AMMINISTRAZIONE CONDOMINI E IMMOBILI LEUCI
Lo Studio AMMINISTRAZIONE CONDOMINI E IMMOBILI LEUCI, con sede in Milano, in collaborazione con professionisti legali, tecnici, architetti, termoidraulici , idrosanitari ed elettricisti RICERCA CONDOMINI E IMMOBILI da amministrare nella città di Milano : **** zona Affori/Comasina/Bovisasca/Niguarda/Bruzzano/Bovisa.** La nomina di un amministratore di condominio è obbligatoria quando i condomini sono più di 8. L’ amministratore cura l’amministrazione dei beni comuni e dei servizi con funzioni esecutive rispetto alle decisioni che vengono assunte dall’assemblea dei condomini, oltre ad una specifica serie di compiti che la legge gli attribuisce, l’amministratore riveste sempre il compito di rappresentante legale del condominio.
a) Gli obblighi dell’amministratore: L’amministratore è tenuto:
- all’atto della nomina (e ad ogni rinnovo dell’incarico) a comunicare i propri dati anagrafici e professionali e il luogo dove vengono tenuti i registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali e delle revoche nonché della contabilità specificando giorni e ore in cui gli interessati possono prenderne visione gratuitamente
- a stipulare una polizza che lo copra in caso di errore professionale, se ciò viene richiesto dai condomini come condizione per la nomina
- ad adeguare i massimali di polizza quando nel periodo del suo incarico vengono deliberati lavori straordinari
- ad affiggere sul luogo di accesso al condominio un documento dal quale risultino le sue generalità e i suoi recapiti, anche telefonici (se l’amministratore manca vanno affissi i riferimenti della persona che svolge compiti analoghi a quelli dell’amministratore)
- ad aprire uno specifico conto corrente dedicato al condominio e a fare transitare su questo conto le somme ricevute (a qualunque titolo) dai condomini o da terzi e quelle erogate per conto del condominio
- alla cessazione dell’incarico, a consegnare tutta la documentazione in suo possesso riguardante il condominio e i singoli condomini e ad eseguire tutte le attività urgenti per evitare danni per gli interessi comuni
- ad agire per il recupero forzoso delle somme dovute al condominio entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio salvo che l’assemblea lo dispensi espressamente.
b) I doveri dell’amministratore: l’amministratore deve in ogni caso:
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea
- convocare annualmente l’assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale
- curare l’osservanza del regolamento di condominio
- disciplinare l’uso delle cose comuni e l’utilizzo dei servizi in modo tale che tutti possano goderne nel migliore dei modi
- riscuotere i contributi
- erogare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni
- compiere tutti gli atti per conservare le parti comuni dell’edificio
- curare gli adempimenti fiscali
- tenere il registro dell’anagrafe condominiale, nel quale annotare i dati dei singoli proprietari e degli altri titolari di diritti sui singoli alloggi, specificando i dati catastali e quelli relativi alle condizioni di sicurezza
- curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee
- curare la tenuta del registro di nomina e di revoca dell’amministratore
- curare la tenuta del registro di contabilità, anche con modalità informatizzate
- conservare la documentazione riguardante la propria gestione
- in caso di richiesta dei condomini fornire una attestazione riguardo allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e allo stato delle cause in corso
- predisporre il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.
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